Abbiamo deciso di dare qualche informazione perché molti di noi giungono sui campi gara con furgoni di amici e, per quanto riguarda il trasporto di veicoli all’interno di altri veicoli, la situazione non è di univoca interpretazione.

Cominciamo con il dire che, rimanendo all’interno della categoria autocarri, la situazione di suddivide in questo modo.

Adibito al trasporto di persone.

Immatricolazione aziendale

immatricolazione uso proprio.

Uso Proprio, possono essere trasportate le cose proprie e le persone, anche amici se perché se è immatricolato per il trasporto di persone problemi non ce ne sono, ma se è autocarro ed è immatricolato per il trasporto di cose, beh, intanto non si potrebbero portare cose di proprietà di altri, altrimenti diventerebbe necessario avere una licenza di trasporto conto terzi (ma allora si dovrebbe essere in presenza di un’azienda che pratica quell’attività)… la situazione diventa complicata e vi sconsiglio di andare sui blog perchè molti addetti ai lavori non hanno nessuna intenzione di trovare una soluzione agli utenti che fanno domande .

Dopo queste premesse ho provato a approfondire la faccenda con una persona davvero più esperta di me e a cercare ulteriori informazioni…

Si tratta di evitare che chi usa un furgone per andare a una gara possa venir sanzionato come quello che immatricola un X5 come se fosse autocarro, SUV che pagano il bollo da autocarro ma non sono per nulla un autocarro ed alla fine pagano di bollo meno di un impiegato con una vecchia stilo.

Da un giornale della Polizia Stradale ho preso questo pezzo che segue, in linea con il mio consulente di fiducia, in altri blog di altre forze dell’ordine che dicono di voler aiutare gli utenti ho trovato cose che fanno innervosire anche me, figuriamoci gli utenti “normali”….

Gli autocarri che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose. Le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se viaggiano in funzione dei servizi di trasporto di merci effettuati con gli autocarri stessi. Fuori da questa ipotesi, il trasporto di persone snaturerebbe l’automezzo e lo riporterebbe all’interno di un’altra delle categorie elencate dall’art. 54 C.d.S.. Per tali motivi risultano proibiti tanto l’uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia. Così va interpretato il combinato disposto dalle due norme (artt. 54 e 82 C.d.S.), che consente ovviamente di far viaggiare sull’autocarro il numero massimo di persone contemplato nel documento di circolazione, purché la loro presenza sia in funzione del trasporto delle merci o del loro uso (vedasi Cassazione Civile, Sez. II, 20 marzo 2009, n. 6885).

Di fronte a questa spiegazione, la più semplice che ho trovato sull’argomento, uno che ha comprato un furgone per sé come privato tanto varrebbe che togliesse il sedile del passeggero.

Anche se lo stesso esperto in materia con cui ho parlato diceva che bisogna essere all’eccesso di zelo per sanzionare un utente che porta i suoi veicoli sportivi sul suo furgone, non si può escludere che si trovi un operatore che abbia voglia di applicare la norma alla lettera oppure sia costretto ad applicarla per intervento su sinistro, per esempio o controllo a seguito di altre infrazioni.

Però può esserci un modo di rendere parzialmente accettabile l’uso di un furgone per il trasporto delle moto.

L’amministratore delegato dell’azienda, in quanto socio di un team o sponsor del team oppure sostenitore (con tessera di socio) decide di sostenere l’associazione dilettantistica mettendo a disposizione il suo mezzo per le attività organizzative ed agonistiche dei soci.

Per garantire la sua disponibilità redige un contratto di “comodato a titolo gratuito” del veicolo, che nelle date previste e indicate nel contratto viene ceduto temporaneamente al team. Magari a guidarlo è lo stesso amministratore che, altrimenti, non potrebbe usare il furgone della ditta per trasportare oggetti non facenti parte dell’attività della azienda e tantomeno persone estranee ad essa.

Ma se lo guida in qualità di pilota, meccanico o supporto sportivo del team a cui l’azienda ha ceduto il veicolo per quel week end, entra a far parte delle categorie di persone che possono legalmente utilizzare il veicolo in funzione del trasporto merci e loro uso.

Specificando che si tratta di trasporti senza pagamento di corrispettivo (il pagamento del servizio di trasporto ricade nel trasporto conto terzi con licenza obbligatoria) il team beneficiario del contratto di comodato d’uso a titolo gratuito diventa legittimato al trasporto di materiale legato all’uso in competizione e anche alle persone che come piloti, meccanici o custodi del materiale durante la gara sono presenti sul veicolo in funzione della movimentazione delle cose in esso trasportate.

Il contratto deve essere redatto volta per volta, e deve essere di breve durata, è ovvio che si tratta di situazioni occasionali-

Altrimenti, se la cessione superasse i 30 giorni, sarebbe necessario trascrivere sulla carta di circolazione gli estremi della cessione stessa, quindi per ognuna delle date in cui avviene la cessione va redatto un contratto; per gare entro i trenta giorni dalla stesura del contratto potrebbe essere indicato sul contratto anche in che date esso è valido, a condizione che siano più vicine di trenta giorni.

Anche il proprietario di un’azienda farebbe bene a farsi da solo la cessione per utilizzare nel fine settimana lo stesso furgone che di solito usa per le merci dell’azienda, infatti in quella data non usa il furgone in quanto titolare dell’azienda ma in quanto appartenente al team che beneficia del prestito, proprio per agevolare a titolo gratuito l’attività dilettantistica senza fini di lucro che beneficia del trasporto degli oggetti sportivi (veicoli sotto i 35 quintali).

Questa operazione, che è prevista per legge e consentita, può consentire ad operatori delle forze dell’ordine molto precisi ma che abbiano buonsenso, di evitare di contestare infrazioni sull’uso improprio del veicolo.

Però, molto importante, se si trova qualcuno che la sanzione la vuol fare a tutti i costi, eventualmente, si dovrebbe far scrivere sul verbale che gli operatori hanno visto il contratto e che non lo considerano valido ai fini dell’uso del veicolo per quello scopo, a seconda della provincia in cui il controllo si è verificato si potrebbero avere più probabilità di vedersi accolto un ricorso.

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